Lo Statuto - Gruppo Inanellamento Limicoli (GIL, Napoli)

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Lo Statuto

L'Associazione

STATUTO DEL GRUPPO INANELLAMENTO LIMICOLI, NAPOLI.


Articolo I

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Gruppo Inanellamento Limicoli (G.I.L.), Napoli".
L'Associazione ha sede in Pozzuoli (NA), Traversa Napoli 58 presso Sergio Scebba.


Articolo II


SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di riunire gli ornitologi, organizzando, coordinando e raccogliendo gli studi relativi all'attività di ricerca sull'avifauna, sostenendo lavori scientifici di interesse internazionale, nazionale e locale, organizzando attività di educazione e conoscenza della materia, stabilendo gli opportuni contatti con persone ed Enti italiani e stranieri. A tali fini il G.I.L. organizza e patrocina convegni, seminari, cicli di conferenza, riunioni e attività similari che favoriscano gli incontri e gli scambi di idee tra ricercatori ed appassionati italiani e stranieri operanti nel campo dell'ornitologia;
promuove la valorizzazione della stampa specialistica sull'ornitologia;
organizza e gestisce stazioni e campi di inanellamento in Italia e all'estero allo scopo di promuovere studi sulle migrazioni;
svolge ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile al raggiungimento dei fini sociali.
Particolare riguardo è altresì dato ad attività di tutela della natura e dell'ambiente.


Articolo III


SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che posseggano adeguata conoscenza di Ornitologia e Scienze annesse o che desiderino comunque mettere a disposizione dell'Associazione stessa la loro collaborazione per l'espletamento delle varie attività prefissate nello Statuto.
Ogni nuovo socio dovrà esibire un Curriculum vitae e la domanda di associazione dovrà essere accolta dal Consiglio Direttivo.
La domanda implica l'obbligo per l'associato:
a) di corrispondere la quota d'iscrizione nella misura vigente al tempo dell'accettazione della domanda;
b) di corrispondere la quota annuale di associazione.

Articolo IV

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato non è trasmissibile.
L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farvi parte per un tempo determinato.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente con lettera raccomandata ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato può essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo per morosità nel versamento delle quote sociali o per qualsiasi azione che possa pregiudicare il nome dell'Associazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


Articolo V


ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo VI


ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.
Essa può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea degli associati ha luogo in via ordinaria almeno una volta all'anno per le opportune e necessarie prese di contatto, per relazioni ed interventi, per concordare i programmi futuri, per la nomina del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria può essere richiesta da almeno due quinti degli associati.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene fatta dal Presidente su analoga delibera del Consiglio.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvederà il Segretario.
L'avviso di convocazione, da recapitarsi a tutti gli associati ed al Revisore dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà specificare data, ora e luogo della stessa e l'ordine del giorno da trattare e potrà fissare la seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché almeno un'ora dopo quella fissata per la prima.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che ne constata anche la regolare costituzione. In assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
In assenza dei Consiglieri, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Cod.Civ. primo comma.
A ciascun associato spetta un solo voto. L'associato che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro associato, purché con delega scritta, di non più di due soci.
L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto agli associati regolarmente iscritti e che siano in regola con il versamento delle quote di iscrizione e sociale.


Articolo VII


CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati; i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti esclusivamente tra i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo ha anche funzioni di Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo possiede i più ampi poteri sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
In particolare:
a) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
b) decide l'accettazione o meno dei progetti dei soci, siano essi di ricerca, di seminari, di conferenze o altro; controlla sull'andamento di tali progetti e ne verifica la compatibilità con le norme e gli scopi dell'Associazione;
c) predispone i rendiconti dell'attività;
d) determina le quote di iscrizione e di contribuzione annuale degli associati.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito dietro regolare convocazione del suo Presidente, con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed anche senza convocazione qualora vi intervengano tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo deve anche essere riunito entro venti giorni quando viene richiesto da almeno due Consiglieri.
Sono valide le deliberazioni del Consiglio prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti.
Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria gestione dell'Associazione, compresa la facoltà di ammettere e espellere gli associati.
Del loro operato i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido verso l'Associazione secondo le norme del mandato.
E', tuttavia, esente da responsabilità quello dei Consiglieri che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, sapendo che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constatare il proprio dissenso.


Articolo VIII


IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e nei casi in cui cessi dalla carica o sia impedito o non voglia tradurre in esecuzione le regolari deliberazioni assembleari e del Consiglio, con pari poteri e facoltà, sarà sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Segretario.


Articolo IX


REVISORE DEI CONTI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Consiglio nomina un Revisore dei Conti che dura in carica tre anni e che può anche non essere iscritto all'Associazione. Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio ed all'Assemblea.
L'esercizio finanziario si inizia con il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

Articolo X

SEZIONI

Il Consiglio Direttivo al fine di decentrare l'attività e di mantenere i contatti con le autorità locali può istituire sezioni, disciplinandone l'attività con apposito regolamento.


Articolo XI

FONDO COMUNE (MEZZI FINANZIARI)
Il patrimonio dell'Associazione è formato:
a) dalle contribuzioni annuali degli associati;
b) dalle quote di iscrizione corrisposte dagli associati;
c) da contributi di persone, società, associazioni, enti pubblici e privati, da oblazioni, da lasciti, da donazioni, da liberalità.

Articolo XII


ESTINZIONE

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero nel caso che tutti gli associati siano venuti a mancare.


Articolo XIII


SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione e le eventuali modifiche dello Statuto vengono deliberate esclusivamente dai soci fondatori.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad Associazioni, Fondazioni, Enti e ad iniziative, comunque aventi scopi in armonia con quelli dell'Associazione stessa. Sono esclusi la ripartizione di quote tra gli associati e il rimborso delle quote associative.


Articolo XIV


NORME APPLICABILI
In quanto compatibili con il presente statuto, si applicano le norme previste negli articoli 36, 37, 38 e 2287 C.C.

 
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